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Rapporto periodico sulla situazione del personale

Obbligatorietà, volontarietà, modalità operative



Le aziende pubbliche e private con un organico di più di 50 dipendenti, sono tenute a compilare il Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162.


Dal 30 settembre "slitta al 14 ottobre 2022 il termine compilazione del Rapporto, a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute a rallentamenti sul sistema, generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l'adempimento." - come si legge sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Il Rapporto non costituisce obbligo di legge per le aziende con meno di 50 dipendenti, potrà tuttavia essere da loro compilato su base volontaria, e per i bienni successivi al 2021-2022, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.


Con il decreto del 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia sono state definite le modalità operative per l’attuazione delle nuove disposizioni normative.


Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, operativo dal 23 giugno 2022.

Al termine della procedura di compilazione delle varie sezioni di cui si compone il rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.


Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.


Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.






Contenuti


Nel concreto il rapporto si compone di due sezioni:


1) Informazioni generali sull’azienda e sui contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati;

2) Informazioni generali sul numero complessivo occupati:

1. Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) ;

2. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;

3. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;

4. Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;

5. Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;

6. Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;

7. Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;

8. Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;

9. Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).


Sanzioni


In caso di mancata trasmissione, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio invita formalmente alla regolarizzazione, se anche questo invito dovesse andare disatteso si provvederà all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 520 del 1955 con importo massimo di 512,00 euro.


Se l’inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero mendaci o incompleti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).



fonti:





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